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Regime Fiscale Agricolo: ordinario o semplificato, come scegliere

Ingresso dello Studio Agrario Formigari a Isola della Scala, dove si valuta il regime fiscale più adatto all'azienda agricola

Per ogni impresa agricola, la scelta del regime fiscale non è un dettaglio amministrativo ma una decisione che incide direttamente sulla gestione quotidiana e sul carico di adempimenti dell'azienda. Tra regime catastale, contabilità semplificata e contabilità ordinaria esistono differenze sostanziali, che vanno valutate in base alla dimensione dell'attività, al volume dei ricavi e alle prospettive di investimento.

Il regime fiscale delle imprese agricole: il quadro normativo

Il punto di partenza è l'art. 32 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che individua il reddito agrario come regime naturale per le attività agricole svolte entro i limiti dell'esercizio normale dell'agricoltura: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, e le attività connesse individuate dal codice civile (art. 2135 c.c.).

Per queste attività il reddito non si determina in base ai ricavi e ai costi effettivamente sostenuti, ma applicando le tariffe d'estimo catastali del terreno: è il cosiddetto regime catastale, che comporta obblighi contabili molto ridotti rispetto a un'ordinaria impresa commerciale.

Quando si esce dal regime catastale

Quando l'attività supera i limiti dell'esercizio normale dell'agricoltura, oppure quando si svolgono attività connesse non rientranti nei parametri di legge (ad esempio una trasformazione di prodotti prevalentemente non provenienti dal fondo), il reddito prodotto da quella parte di attività non è più reddito agrario ma reddito d'impresa, e con esso scattano gli obblighi di tenuta della contabilità: semplificata oppure ordinaria, a seconda dei ricavi conseguiti.

Regime di contabilità semplificata: caratteristiche e soglie

Il regime di contabilità semplificata è pensato per le imprese di dimensioni contenute e rappresenta, per chi produce reddito d'impresa, il regime "naturale" fino al superamento di determinate soglie di ricavi previste dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973 (attualmente 500.000 euro per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi e 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività, agricole comprese, salvi aggiornamenti normativi successivi).

In questo regime la determinazione del reddito si basa essenzialmente sui registri IVA integrati con le operazioni non soggette a registrazione ai fini di quell'imposta, senza l'obbligo del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili complesse tipiche del regime ordinario.

Vantaggi e limiti della semplificata

Il vantaggio principale è la riduzione degli adempimenti e dei relativi costi di tenuta della contabilità. Il limite, per contro, è una minore possibilità di rappresentare analiticamente la situazione patrimoniale dell'azienda, aspetto che può pesare quando l'impresa deve presentarsi a una banca per un finanziamento o programmare investimenti strutturati.

Regime di contabilità ordinaria: quando è obbligatorio o conveniente

La contabilità ordinaria diventa obbligatoria quando i ricavi superano le soglie sopra indicate, ma può anche essere scelta volontariamente, tramite opzione, da chi si trova ancora nei limiti della contabilità semplificata. Comporta la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e delle scritture ausiliarie, con una rappresentazione contabile più completa e strutturata dell'andamento aziendale.

Per un'azienda agricola in fase di crescita, con investimenti significativi in macchinari, impianti o immobili strumentali, la contabilità ordinaria può risultare preferibile anche prima del superamento delle soglie obbligatorie: consente infatti una gestione più puntuale degli ammortamenti e una visione più chiara dei margini per singola linea di attività, elementi utili anche in sede di accesso a bandi e finanziamenti agevolati.

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IVA agricola: regime speciale e opzione per il regime ordinario

Accanto al regime delle imposte dirette, va considerato anche il regime IVA. I produttori agricoli hanno accesso, in via naturale, al regime speciale IVA agricolo previsto dall'art. 34 del D.P.R. 633/1972: la detrazione dell'imposta non avviene sulla base dei costi analiticamente sostenuti, ma tramite percentuali di compensazione stabilite per le diverse categorie di prodotti agricoli.

È comunque possibile optare per il regime IVA ordinario, rinunciando alla detrazione forfettizzata in favore di quella analitica: una scelta che può convenire alle aziende con investimenti rilevanti in beni strumentali, per le quali l'IVA sugli acquisti risulta superiore a quella determinata con le percentuali di compensazione.

Come scegliere il regime più adatto alla propria azienda agricola

Non esiste un regime fiscale "migliore" in assoluto: la scelta dipende da fattori concreti, tra cui:

Una valutazione periodica della situazione fiscale, e non solo al momento dell'avvio dell'attività, permette di verificare se il regime in essere è ancora quello più efficiente per l'azienda, soprattutto quando cambiano i volumi produttivi o si avviano nuove linee di attività connesse.

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